Contratti bancari: come cambia la tutela del cliente

Più tutele per i consumatori. Così Banca d’Italia si è pronunciata nella nota del 13 ottobre: un approfondimento volto a rendere più chiare le informazioni relative ai diritti spettanti per legge in merito al tema delle modifiche unilaterali dei contratti bancari.
L’istituto ha voluto così esplicitare un punto chiave della normativa, ovvero il fatto che qualsiasi banca può modificare un contratto, relativo a qualsiasi prodotto, soltanto previa approvazione esplicita del cliente.
Diversamente, le variazione proposte non hanno valore legale. Eventuali modifiche introdotte al contratto vanno comunicate con un preavviso di due mesi rispetto all’entrata in vigore. Scaduto questo termine, al cliente dovrà essere inviata a cura di banche e intermediari una documentazione con la dicitura “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, in cui vengono elencate e giustificate le rettifiche introdotte.
Come si diceva in precedenza, la nota riguarda tutti i prodotti bancari: conti, ma anche finanziamenti o mutui, quindi prodotti a durata determinata. In quest’ultimo caso, è vietata la modifica delle condizioni concordate,qualora il cliente che ha acceso la richiesta sia un consumatore privato o una micro-impresa.
Per i conti deposito e i conti correnti, le modifiche ai tassi sono attuabili soltanto se collegate a eventi specifici che le giustifichino e che siano stati precedentemente esplicitati nel contratto. Qualora gli obblighi non fossero stati scrupolosamente rispettati, il cliente può inoltrare un reclamo all’istituto di credito, anche in una fase successiva all’introduzione delle modifiche. La banca dovrà obbligatoriamente dare risposta scritta entro 30 giorni. In mancanza di un riscontro, sarà l’Arbitro Bancario Finanziario a intervenire per sanare il contenzioso.
La nota di Banca d’Italia è volta a tutelare quanto più possibile la clientela bancaria e permettere, qualora le condizioni apportato fossero svantaggiose, di recedere dai contratti, senza dover sostenere spese legali aggiuntive. Se il cliente è soddisfatto delle variazioni apportate al contratto e non esprime dissenso, le modifiche sono valide dalla data indicata nella documentazione inviata dall’istituto di credito.