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Voluntary Disclosure: necessario accordo con la Svizzera

29/12/2014
Voluntary Disclosure: necessario accordo con la Svizzera

Risale agli Stati Uniti degli anni ’90 e in Italia arriva solo quest’anno, recepita dal decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014: è la Voluntary Disclosure, un procedimento di “pacificazione fiscale” per cui chi detiene capitali all’estero non dichiarati può rilevarli all’amministrazione facendoli emergere dal nero.

La Legge Europea 97/2013 del 4 settembre aveva già modificato la disciplina del monitoraggio fiscale in materia di obbligo di dichiarazione delle attività finanziare detenute all’estero (titoli, strumenti finanziari, quote societarie, finanziamenti, immobili, polizze), riducendo il regime sanzionatorio e semplificando gli adempimenti da parte dei contribuenti. In aggiunta, la norma aveva rafforzato gli obblighi degli intermediari finanziari in materia di comunicazione delle informazioni necessarie ai fini del monitoraggio.

Ammonterebbero a una cifra dai 200 ai 300 miliardi di euro i capitali italiani depositati presso i conti della Svizzera, un tempo paradiso fiscale che attraeva i redditi sottratti al Fisco. Non più del 40% sarebbe stato finora regolarizzato, ma si stima che la Voluntary Disclosure ne porterà alla luce solo 25 o 30 miliardi e soltanto la metà verrà riportata nel nostro Paese.

Uno dei casi più diffusi di riappacificazione con il Fisco riguarda l’erede che regolarizza un lascito prodotto da redditi evasi in periodi non più accertabili: in questo caso, il danno è limitato perché dovrà versare tra il 10 e il 20% del capitale. Un regime di determinazione delle imposte a forfait è previsto per i conti d’importo inferiore a due milioni di euro: la quasi totalità dei contribuenti in questa condizione molto probabilmente farà definitivamente pace con il Fisco.

A pochi giorni dall’approvazione della Voluntary Disclosure italiana, il Parlamento svizzero si pronuncia contro l’evasione fiscale internazionale e dichiara guerra alla frode fiscale, perseguendo quella superiore a 300 mila franchi come reato di riciclaggio, suscettibile di sanzione penale. Il rischio per la Confederazione è infatti quello di continuare a essere annoverato nei paesi black-list, estremamente sconveniente per un’economia a un livello di internazionalizzazione così importante.  

Perché la Voluntary Disclosure abbia successo, tuttavia, è necessario che si perfezioni l’accordo bilaterale con la Svizzera entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e che le due parti definiscano lo scambio di informazioni necessario alla procedura di emersione dei capitali. Nel caso di esito positivo, l’adesione alla collaborazione volontaria sarebbe molto meno onerosa per coloro che dichiarano, in termini di sanzioni e di oneri da sostenere, visto che il trattamento fiscale non sarebbe più quello previsto per i paesi inclusi nella black-list.

“La sensazione è che, nonostante il quadro internazionale sia mutato radicalmente e sia sempre più complicato e pericoloso nascondere attività finanziarie al Fisco, difficilmente chi dovrà pagare somme vicine o superiori al 40-50% degli importi non dichiarati deciderà di aderire”, dichiara Massimo Falletta, direttore di PKB Privatbank. “In presenza di attività finanziarie costituite a seguito di evasione in periodi ancora accertabili, infatti, il conto da pagare all’Agenzia delle Entrate potrebbe arrivare al 70-80% del capitale occultato”.

Il contribuente che vorrà aderire alla Collaborazione Volontaria relativamente ai capitali sommersi dovrà dare mandato a un professionista, banca o consulente in materia fiscale abilitato, che dovrà preparare il dossier e fare richiesta all’Agenzia delle Entrate che procederà al calcolo delle sanzioni.

“L’esperienza dei precedenti scudi insegna che strumenti come i servizi fiduciari e le polizze potrebbero essere particolarmente apprezzati per motivi di efficienza fiscale e semplificazione degli adempimenti”, aggiunge Falletta.

A cura di: Paola Campanelli

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