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Conti correnti: il pignoramento in via telematica

06/05/2015
Conti correnti: il pignoramento in via telematica

Il pignoramento del conto corrente, detto anche “pignoramento presso terzi”, è un diritto del creditore ma spetta al giudice disporre l’autorizzazione a procedere.

La nuova normativa entrata in vigore lo scorso anno prevede che il creditore possa verificare in via preliminare i beni disponibili utili ad adempiere al pagamento del debito, da sottoporre a esecuzione forzata. La riforma della giustizia civile ha modificato il procedimento esistente, consentendo al creditore di procedere attraverso l’ufficiale giudiziario con una nuova modalità telematica di ricerca dei beni da pignorare.

Lo stesso decreto legge, che stabilisce le modalità di accesso alle banche dati necessarie, non ha tuttavia ancora trovato attuazione, ma la sua mancata emanazione non ha impedito di applicare ugualmente la nuova norma.

In attesa che la riforma diventasse operativa è intervenuto un provvedimento del Tribunale di Mantova: il creditore in possesso di un titolo esecutivo può chiedere all’ufficiale giudiziario di accedere alle banche dati della Pubblica Amministrazione una volta verificato il diritto a procedere sulla base dell’istanza presentata dal suo avvocato presso il Presidente del Tribunale (generalmente quello del luogo di residenza o domicilio del debitore).

Il Tribunale autorizza quindi l’ufficiale giudiziario a procedere, telematicamente e gratuitamente, alle banche dati e a verifica avvenuta, redigere un processo verbale descrivendo nel dettaglio i risultati dell’ispezione.

Se invece l’ufficiale giudiziario si trova costretto a negare la disponibilità ad accedere alle banche telematiche per inadeguatezza delle strutture tecnologiche, allora il creditore può essere autorizzato dal Presidente del Tribunale a rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati: le banche, l’Agenzia delle entrate, l’Anagrafe Tributaria, il Pubblico registro automobilistico, gli enti previdenziali.

Il creditore che vuole vedere soddisfatto il proprio credito può richiedere espressamente che oggetto di ispezione telematica sia il conto corrente del soggetto debitore. L’autorizzazione a procedere dovrà essere sempre rilasciata dal giudice e attraverso l’ufficiale giudiziario, la banca dovrà rilasciare una relazione nella quale comunica il saldo del conto di cui si è chiesto il pignoramento.

Una volta pignorato, il conto non sarà più disponibile né per il titolare e debitore, né evidentemente per la banca.

Da parte sua, il debitore può chiedere l’accesso alla conversione, vale a dire la liberazione del conto corrente, spostando la somma di denaro necessaria ad adempiere al debito su un libretto che verrà tenuto presso la cancelleria e sul quale verranno versate le rate fino a raggiungere la somma che andrà a soddisfare il creditore.

L’accesso diretto alle banche dati della Pubblica Amministrazione è stato disposto non solo dal tribunale di Mantova, ma anche da quelli di Pavia e Napoli.

L’ispezione telematica attraverso le banche precede il pignoramento e consente di sapere con esattezza se il conto corrente del debitore può essere attaccato nell’esecuzione forzata. Cade così in via definitiva il diritto al segreto bancario, mentre si attende che la nuova normativa diventi decreto attuativo e si stabiliscano le nuove regole sulla tutela della privacy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di: Paola Campanelli

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