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Conto corrente, nuovi limiti al pignoramento

21/07/2015
Conto corrente, nuovi limiti al pignoramento

Il pignoramento effettuato sul conto corrente di un debitore sarà soggetto a nuove regole dopo che il Governo ha messo a punto una serie di disposizioni che stabiliscono nuovi limiti alle somme pignorabili dal creditore.

Le misure adottate dal decreto 83/2015 segnano un cambiamento radicale in materia di pignoramenti: è prevista infatti una maggior tutela per il debitore, a cui viene garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze.

Fino a pochi giorni fa, la decisione del creditore di pignorare lo stipendio o la pensione con atto notificato direttamente al datore di lavoro o all’Inps portava al trattenimento di massimo un quinto dell’emolumento mensile. I limiti erano più contenuti per Equitalia: un decimo per redditi inferiori a 2.500 euro, un settimo per redditi tra 2.501 e 5.000 euro e un quinto per redditi sopra i 5.001 euro.

Tuttavia, l’azione di pignoramento notificata direttamente alla banca bloccava il 100% delle somme depositate: la giurisprudenza affermava che gli importi, una volta arrivati sul conto, diventavano pignorabili integralmente. La nuova normativa pone fine a questa interpretazione, prevedendo una serie di eccezioni.  

Le modifiche apportate stabiliscono un principio fondamentale: le pensioni non possono essere pignorate per un ammontare pari alla misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. Quest’ultimo è un minimo vitale garantito ai cittadini con più di 65 anni di età, che si trovano in condizioni particolarmente disagiate e ammonta per il 2015 a 448,52 euro.

Le somme accreditate sul conto e percepite dal debitore a titolo di stipendio e di pensione possono essere confiscate per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito avviene in data anteriore al pignoramento.

Nel caso in cui l’accreditamento avvenga nella stessa data o successivamente, potranno essere pignorate le somme nella misura autorizzata dal giudice e comunque non oltre il quinto, così come stabilito dalla precedente norma.

I limiti valgono per tutti i creditori. Anche Equitalia dovrà attenersi alle nuove regole, ma solo se l’emolumento è pari o superiore ai 5.001 euro mensili: se lo stipendio o la pensione sono inferiori a 2.500 euro il massimo pignorabile resta di un decimo, così com’è confermata la settima parte tra i 2.501 e 5.000 euro.

La riforma prevede vantaggi anche per i creditori: li autorizza ad accedere alle banche dati informatiche del fisco e delle altre pubbliche amministrazioni per effettuare la ricerca telematica dei beni da sequestrare, senza dover ricorrere a un decreto attuativo del giudice.

Il decreto prevede anche novità relative all’esecuzione forzata sui beni immobili e mobili registrati ceduti dal debitore a titolo gratuito. Il creditore potrà comunque rivalersi su quest’ultimi senza dover ricorrere a una revocatoria, a patto che la cessione sia avvenuta un anno prima del pignoramento e che sia stata trascritta dopo il sorgere del credito.

Le aste per la vendita degli immobili pignorati si faranno online: la pubblicità sui giornali tradizionali diventerà facoltativa mentre sarà obbligatoria sul nuovo portale unico nazionale, istituito di recente dal Ministero della Giustizia.

A cura di: Paola Campanelli

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