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Equitalia: pignoramento possibile senza passare dal giudice

12/05/2016
Equitalia: pignoramento possibile senza passare dal giudice

Nell'ultimo articolo abbiamo scritto della nuova era dei conti deposito, oggi parliamo invece di conti correnti: anche se per il momento non vi è ancora nulla di certo, la notizia in questione, negli ultimi giorni, ha fatto comunque molto discutere. Sembra infatti che, da quest’anno, Equitalia potrebbe pignorare i conti correnti degli insolventi senza passare dal giudice. Se n’era già parlato lo scorso anno, senza però concretizzare la proposta.

Nell’ordinamento giudiziario, il pignoramento è regolato dall’articolo 492 del Codice di Procedura Civile; si tratta in pratica di "una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi".

E’, in altri termini, la modalità con cui la legge intima il debitore di non far sparire i propri beni al fine di poter pagare il proprio creditore.

Ad oggi, l’Agente della riscossione, in questo caso Equitalia, ha il potere di ordinare al terzo di versare direttamente nelle casse dello Stato quanto dovuto, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo e senza l’intervento del Tribunale.

Con l’introduzione della nuova disciplina, due sarebbero le modalità per riscuotere il credito: un iter ordinario disciplinato dal Codice di Procedura Civile e una prassi speciale che consentirebbe, trascorsi 60 giorni dal termine concesso per saldare il debito, di "prelevare immediatamente" le somme dal conto corrente.

E’ quest’ultimo punto che va esaminato attenzione, anche perchè la legge in materia non è chiarissima. Vediamo come si svolgerebbe l’operazione. L'Istituto di credito prima di bloccare il conto corrente, informa il cliente, anche se, di fatto, non sussiste ad oggi uno specifico obbligo di notificare il pignoramento al contribuente. Non è nemmeno chiaro se, nel silenzio normativo, Equitalia debba informare banca e contribuente del successivo pignoramento. In ogni caso, bloccato il conto, Equitalia in un secondo momento procede all’intimazione di pagamento, prescrivendo il saldo del debito entro 60 giorni. Se ciò non accade, la banca è legittimata ad espropriare i soldi presenti sul conto, versandoli all’Ente di riscossione

Il debitore avrà in un secondo momento facoltà di contestare il pignoramento davanti all’autorità giudiziaria, chiedere un piano di dilazione del debito o saldare in toto il debito stesso.

Ad incentivare questa procedura, verrebbe in aiuto l’Anagrafe dei Rapporti Finanziari creata con il Decreto Salva Italia del Governo Monti.

Si tratta di un database al quale gli istituti di credito inviano periodicamente informazioni sulle operazioni svolte da ogni cittadino. 

Lo scorso 23 febbraio, in Commissione Vigilanza in Parlamento, l’Amministratore Delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, ha suggerito di dare la possibilità all’ente di utilizzare questi dati, allo scopo di conoscere la situazione finanziaria del debitore e procedere al prelievo forzoso.

Va precisato che esistono alcune tipologie di conti che non potranno in nessun caso essere coinvolti in questa modalità di riscossione. Facciamo riferimento in particolare ai conti su cui sono versate esclusivamente le somme relative allo stipendio o alla pensione.

In questi casi non è possibile prelevare più di un quinto delle somme accreditate, con una modalità analoga alla cessione del quinto.

Inoltre la cifra prelevata non può superare più di 3 volte l’assegno sociale per le somme già presenti sul conto al momento della notifica dell’atto stesso.

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A cura di: Alessia De Falco

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