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Collaborazione volontaria: arriva il waiver svizzero

09/09/2015
Collaborazione volontaria: arriva il waiver svizzero

Scade il 30 settembre la possibilità di mettere in regola i capitali detenuti illecitamente all’estero grazie alla voluntary disclosure.

La collaborazione volontaria è la procedura che consente di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi fiscali, ma regolarizzando le violazioni degli obblighi dichiarativi in materia di imposte e dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Nonostante la scadenza sia prossima, continuano tuttavia i chiarimenti che forniscono ulteriori dettagli alla legge n.186 del 2014: l’ultimo dello scorso 28 agosto, il n.31/E, con il quale l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni per l’applicazione delle misure relative alla procedura di rientro e messa in regola dei capitali. La procedura prevede la presentazione di un modello di richiesta da presentare in via esclusivamente telematica, da fare direttamente attraverso i portali di Fisconline e Entratel oppure avvalendosi dei professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come gli avvocati o i professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili. 

Finora l’Agenzia delle Entrate forniva il waiver, un modello ufficiale da utilizzare per autorizzare l’intermediario finanziario a trasmettere al Fisco tutti i dati necessari alla procedura di emersione. È degli scorsi giorni la presentazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un nuovo modello di waiver alternativo, predisposto dalle banche svizzere in collaborazione con l’Associazione Bancaria Ticinese e valido per coloro che hanno intenzione di mantenere i capitali in Svizzera. Il funzionamento è identico a quello italiano, perché il waiver svizzero consente lo scambio di informazioni tra l’Autorità competente italiana e la banca svizzera in questione che ha ricevuto il mandato da parte del cliente ad autorizzare la trasmissione dei dati riguardanti le attività oggetto di voluntary disclosure

In questo caso l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera non comporta il rimpatrio nel nostro Paese, ma attraverso il waiver svizzero si procede a lasciarli nel paese elvetico: anche in tale caso non si procederà al raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall’articolo 12 del Dl 78/2009, avendo la Svizzera, insieme al Liechtenstein e al Principato di Monaco sottoscritto con l’Italia accordi sulla base del principio della trasparenza.

La presentazione del waiver, indipendentemente dalla forma o dalla provenienza del fac-simile e a prescindere che i capitali dichiarati vengano rimpatriati o lasciati nelle casse svizzere, o ancora trasferiti presso altri istituti stranieri anche non appartenenti all’UE, consente la riduzione delle sanzioni fino alla metà del minimo edittale previsto per le violazioni degli obblighi dichiarativi.

Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati il fac-simile e le istruzioni per la compilazione del waiver. Le informazioni necessarie sono piuttosto semplici: le generalità del titolare del conto corrente, il numero della relazione bancaria, l’autorità finanziaria di notifica dell’istanza, l’intermediario finanziario, il professionista che presenta l’istanza. Dovrà inoltre essere indicato a chi si affida il compito di trasmettere i dati al Fisco italiano.

La procedura, che ricordiamo può essere attivata entro la fine di questo mese, riguarda violazioni commesse entro il 30 settembre 2014.

A cura di: Paola Campanelli

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