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Anatocismo, al via la nuova disciplina

Pubblicato il 02/05/2016

Aggiornato il 04/09/2017

Anatocismo, al via la nuova disciplina

Il tema dell’anatocismo bancario continua a far discutere e ConfrontaConti torna su questo argomento dopo averlo già trattato lo scorso anno in Anatocismo: no agli interessi non dovuti.

L'articolo 17 bis della legge 49/2016 di conversione del decreto banche – in vigore dallo scorso 15 aprile – ha modificato nuovamente l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, ripristinando la possibilità di applicare sui conti bancari i cosiddetti interessi composti (interessi sugli interessi), ma solo relativamente a quelli di mora.

Nel dettaglio, il testo del decreto specifica che il divieto di calcolare gli interessi sugli interessi resta, con l’unica eccezione per quelli moratori: “gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Le banche tendono ad applicare l’anatocismo sull’apertura di credito in conto corrente e sui conti correnti caratterizzati da passività (in scoperto), addebitando sul capitale gli interessi passivi che si producono trimestralmente. In questo modo gli intermediari aumentano le passività e il debito dei correntisti.

Nel caso in cui steste pensando di aprire un conto corrente, per ottenere tutta l'assistenza necessaria, su ConfrontaConti è possibile confrontare le proposte delle principali banche e trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, grazie all'aiuto di esperti del settore.

Con la nuova disciplina viene vietata la capitalizzazione infrannuale degli interessi sia sul conto corrente che sui conti di pagamento. In base alla precedente previsione, secondo cui la periodicità di calcolo degli interessi debitori doveva essere analoga a quella degli interessi creditori, viene espressamente vietato il calcolo con periodicità inferiore ai 12 mesi: gli interessi saranno conteggiati al 31 dicembre o nel momento in cui si conclude il rapporto con il cliente.

Anche gli interessi debitori per le aperture di credito e gli sconfinamenti oltre il fido saranno conteggiati al 31 dicembre, diventando esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, oppure immediatamente in caso di chiusura del rapporto. Il cliente può decidere (anche preventivamente) di autorizzare l’addebito sul conto corrente degli interessi nel momento in cui diventano esigibili. In questo caso, tale somma sarà considerata come capitale con la conseguenza che l’eventuale scoperto che si produrrà sul conto, per effetto dell’addebito, porterà al calcolo di nuovi interessi (anatocismo).

L'anatocismo non si produce se il cliente non autorizza l’addebito ed effettua un versamento che ripiani gli interessi, in quanto il debito viene estinto.

Il fenomeno dell’anatocismo è diffuso soprattutto sulle carte di credito revolving, uno strumento di pagamento simile ad una carta di credito a saldo ma che si differenzia da quest’ultima perché contiene un prestito. Una carta revolving offre infatti la possibilità di effettuare acquisti e spendere denaro indipendentemente dai saldi contenuti nel proprio conto corrente. Il rimborso delle somme anticipato dall’istituto di credito viene effettuato ratealmente, con l’applicazione di interessi che potrebbero dare adito al problema della capitalizzazione.

E' bene ricordare che per avere sotto controllo la situazione, non occorre monitorare il tasso di interesse ma la modalità con cui il tasso viene applicato.

A cura di: Paola Campanelli

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