logo confrontaconti.it

Numeri Debitori

I numero debitori sono la base per il calcolo degli interessi passivi su un conto corrente, nel caso in cui il correntista usi il denaro oltre il saldo a zero.

fogli di un estratto conto con calcolatrice computer e cronometro
Numeri debitori e interessi passivi

I numeri debitori sono il parametro che viene impiegato per il calcolo degli interessi passivi, o debitori, attraverso i quali la banca applica al correntista il prezzo per l’utilizzo delle somme concesse quando si verifica l’ipotesi del cosiddetto andare in rosso, sia nel caso del fido, che degli sconfinamenti oltre il saldo a zero sui conti correnti.

I numeri debitori vengono riportati nell’estratto conto corrente, alla sezione del riassunto scalare, dove vengono inoltre indicati gli elementi base per il calcolo degli interessi attivi e passivi. Nel caso dei numeri debitori si valuteranno solo i saldi passivi per valuta mediante la verifica delle somme dei singoli movimenti passivi giornalieri.

Il calcolo degli interessi passivi, che costituiscono il costo per l’utilizzo dei saldi negativi sul conto corrente applicati della banca a carico del cliente, viene effettuato con lo stesso metodo degli interessi attivi, seguendo questa modalità di calcolo:

  • vengono sommati i singoli saldi negativi giornalieri di valuta;
  • la sommatoria dei saldi passivi viene moltiplicata per il numero dei giorni in cui sono stati presenti,  dividendo il risultato per 100;
  • il risultato viene moltiplicato per il tasso passivo applicato dalla banca e diviso per 365.

Applicando questa procedura si otterrà una cifra corrispondente al costo che il correntista dovrà sopportare per l’utilizzo delle somme a debito sul conto. Il calcolo andrà comunicato con riferimento al 31 dicembre e gli interessi saranno esigibili a partire dal successivo primo marzo. Una caratteristica particolare degli interessi passivi, al contrario degli interessi attivi, è quella per cui non producono a loro volta interessi passivi, secondo il disposto dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, che espressamente impone il divieto di anatocismo.

Ultimo aggiornamento 15/05/2023

Come valuti questa pagina?

Valutazione media: 0 su 5 (basata su 0 voti)

Termini correlati