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No all’aumento delle commissioni senza giustificato motivo

01/04/2015
No all’aumento delle commissioni senza giustificato motivo

Spesso i correntisti si trovano addebitate alcune commissioni extra.
Va specificato che gli istituti di credito hanno facoltà di variare autonomamente le spese addebitate al cliente, ma occorre sempre un “giustificato motivo”.

Se così non fosse, è possibile segnalare l’addebito sospetto agli organi deputati del controllo e contestarlo. E’ bene inoltre precisare che queste spese non sono quasi mai imputabili all’introduzione del Sepa, il sistema di pagamenti europei entrato in vigore il 1° febbraio 2014, che anzi, dovrebbe rendere le procedure più efficienti e quindi anche meno onerose. 

Per verificare che l’applicazione della commissione abbia seguito l’iter corretto, occorre tener presente che ogni variazione unilaterale, quindi senza accordo preventivo con il cliente, è regolamentata dall’ articolo 118 del Tub. Secondo tale articolo, la banca può, in presenza di giustificato motivo, variare liberamente le condizioni economiche concordate. 

Si legge nei successivi "Chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 2006, n.248" Prot. 5574 del 21 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico che è tuttavia possibile modificare le sole clausole preesistenti nel contratto, mentre è vietata l’introduzione di clausole ex novo.

La procedura corretta di notifica delle variazioni prevede l’invio da parte dell’istituto di credito di una comunicazione, online o via posta, almeno sessanta giorni prima della variazione. Questo arco temporale dà la possibilità al cliente di valutare se accettare la variazione o chiudere il conto senza spese ulteriori. Diversamente, le modifiche si intendono approvate.

In assenza di una motivazione giustificata a fronte dell’aumento delle commissioni, è possibile presentare reclamo presso la banca, che ha l’obbligo di fornire una risposta entro 30 giorni.
Dopodichè, se non si riesce a risolvere la questione, si può procedere con un parere dell’Arbitro Bancario Finanziario.

La problematica principale in questi frangenti è legata alla determinazione del concetto di “giustificato motivo”. A questo proposito si è espressa la Banca d'Italia che ha specificato che non si tratta di una causa generica, ma di eventi che possano comportare effetti verificabili sul rapporto bancario.
Un esempio tra tutti: un diverso grado di solvibilità del cliente nel tempo, oppure la variazione dei tassi di mercato con i conseguenti aumenti dei costi operativi per gli intermediari.

Sempre Bankitalia specifica che è diritto del cliente ricevere informazioni puntuali sulla sussistenza del giustificato motivo, per poter valutare congruamente le motivazioni della variazione e l’accettazione della stessa. Purtroppo non sempre gli istituti di credito rispettano queste indicazioni e si orientano alla massima genericità nel motivare gli aumenti, adducendo come cause l’andamento dei tassi, lo scenario congiunturale di mercato o l’incremento del rischio creditizio.

In questo senso, viene in aiuto il comma 2 bis dell'art. 118 introdotto dal DL 13 maggio 2011 n. 70 che stabilisce la possibilità di predeterminare tra le norme contrattuali, "specifici eventi e condizioni", al ricorrere dei quali la banca ha facoltà di intervenire con le modifiche. 

Negli ultimi anni peraltro, i costi dei conti correnti sono aumentati in maniera nettamente superiore all’inflazione. Secondo uno Studio condotto nel 2014 dall’ Università Bocconi relativamente alla chiusura 2013, il costo complessivo dei conti è salito del 5%, passando da 217,2 a 228,28 euro. Il divario è ancora più netto (43%) esaminando il triennio precedente.

Tra le voci di spesa che hanno maggiormente inciso sull’aumento dei costi, spiccano quelle legate al lavoro dei dipendenti in filiale. Dei 18 parametri analizzati, otto sono aumentati mediamente  del 20%.

A cura di: Alessia De Falco

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