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Sì al bail-in, gli aiuti alle banche in crisi

14/07/2015
Sì al bail-in, gli aiuti alle banche in crisi

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2014, che recepisce la direttiva comunitaria per il risanamento e la risoluzione del settore creditizio e degli intermediari finanziari. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il DDL diventerà legge e dovrà successivamente essere attuato con una serie di decreti legislativi.

La cosiddetta BRDD, Bank Recovery and Resolution Directive, istituisce un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e rende legittima la procedura del "bail-in”, uno strumento che consente un intervento precoce riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario.

La legislazione attuale prevede che le banche non possano essere assoggettate a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa: con la nuova legge si disciplinerà la procedura di risoluzione in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, riducendo il rischio che vengano utilizzate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie.

Il bail-in, letteralmente “aiuti dall’interno” è uno strumento di risoluzione che si attiva quando l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. La norma stabilisce che da gennaio 2016, in caso di crisi di liquidità, le banche potranno ricorrere anche ai conti correnti con depositi superiori ai 100.000 euro, oltre che alle risorse provenienti da eventuali aumenti di capitale o emissione di nuove obbligazioni, su cui però è difficile fare affidamento nei casi delle crisi più gravi. Secondo i criteri di delega, il Governo dovrà poi valutare “l’opportunità di stabilire modalità applicative del ‘bail-in’ coerenti con la forma societaria cooperativa”.

Il testo della disposizione è stato accompagnato da una scheda che precisa: "sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune categorie di passività, segnatamente quelle più rilevanti per la stabilità sistemica o quelle protette nell’ambito fallimentare, come i depositi di valore inferiore a 100.000 euro, le obbligazioni garantite da attivi della banca, i debiti a breve sul mercato interbancario”.

Coloro che hanno votato per il no al recepimento della direttiva europea parlano di “prelievo forzoso”, ma il Ministero dell’Economia e delle Finanze si difende definendo la nuova direttiva recepita neutra per i depositi, perché anche "con le nuove norme nessun creditore può subire perdite maggiori di quelle che avrebbe sopportato in caso la banca fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo la normativa oggi in vigore".

La direttiva tiene conto infatti in maniera esplicita di alcune categorie di crediti escluse dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria, come i depositi protetti (vale a dire quelli ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi, fino a 100.000 euro), le passività garantite, le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito), o i crediti da lavoro o dei fornitori. E possono essere escluse anche ulteriori categorie di crediti al ricorrere di determinate condizioni, secondo una valutazione da fare ogni volta in maniera specifica.

Il recepimento della direttiva consentirà anche di rispettare i criteri di privilegio dei crediti secondo la cosiddetta depositor preference, che privilegia i crediti dei depositanti ai crediti chirografari. In cima alla lista di tutela, i depositi protetti, quelli fino a 100.000 euro e i depositi oltre questa soglia di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.

A cura di: Paola Campanelli

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