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Bail-in: finalmente la guida Abi-Consumatori

18/01/2016
Bail-in: finalmente la guida Abi-Consumatori

Argomento tra i più caldi nel 2015, il bail-in entra definitivamente in vigore il primo gennaio quale misura chiave tra tutte quelle che potranno essere richieste da parte delle Autorità di Risoluzione a una banca in crisi.

Le nuove regole introdotte dalle Istituzioni Europee in caso di crisi bancaria partono dal presupposto di equiparare le banche alle altre imprese, il cui costo di un’eventuale crisi trova sostegno dall’interno dell’istituto stesso. Nasce così la guida Abi-Consumatori, dieci risposte alle dieci domande più frequenti che cercano di fare chiarezza su una questione che ha riguardato finora centinaia di risparmiatori.

L’Associazione Bancaria Italiana, con la collaborazione di dodici associazioni dei consumatori, della Fondazione per l'Educazione Finanziaria e il Risparmio, della Federazione di Banche, Assicurazioni e Finanza, definiscono le nuove regole europee sulle crisi bancarie e le raccolgono in una guida informativa con lo scopo di informare correttamente e tutelare risparmiatori e clienti da un eventuale dissesto finanziario. L’armonizzazione della disciplina di gestione delle crisi degli istituti ha come finalità proprio la prevenzione della crisi stessa e in caso di verificarsi, la limitazione degli effetti più evidenti.

Secondo le nuove regole, ogni banca dovrà predisporre un Piano di Risanamento che contenga le misure da adottare in caso di crisi. L’attuazione del Piano, che può consistere ad esempio nella sostituzione degli organi amministrativi e di controllo o nell’amministrazione straordinaria, potranno essere sollecitati dalle Autorià di Risoluzione. In Italia le funzioni di Autorità di pianificazione della risoluzione e applicazione degli strumenti della crisi sono state attribuite alla Banca d’Italia, che insieme alla BCE ha il compito di cooperare con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali

Le misure da intraprendere in caso di crisi sono differenti a seconda della gravità della situazione e prevedono, come ultima istanza, l'avvio della cosiddetta procedura di «risoluzione».

Il bail-in rientra in queste misure. Letteralmente “salvataggio dall’interno”, è uno strumento che in caso di crisi consente di ripristinare un’adeguata capitalizzazione attraverso la riduzione del valore delle azioni di alcuni creditori, o la conversione in azioni al fine di assorbire le perdite. Gli azionisti e i creditori non subiranno nessuna perdita maggiore di quella che subirebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni delle obbligazioni subordinate. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Nell’ordine, il rischio è attribuito in prima battuta agli azionisti e solo se il loro contributo fosse insufficiente, verrà chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti con differenti livelli di rischiosità: azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili; titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite e depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e Pmi, solo per la parte eccedente i 100 mila euro.

Nessun rischio dunque per i depositi fino a 100 mila euro: conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

Per la parte eccedente i 100 mila euro, i conti hanno un trattamento preferenziale: sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

La tutela per i conti correnti, già prevista nel nostro ordinamento, è di 100 mila euro per depositante ed è riferita al depositante e non al conto. Fino a 100 mila euro per depositante, conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.

Se dunque il conto è cointestato, la copertura è di 100 mila euro per ogni titolare; se invece si è titolari di più conti nella stessa banca la cui somma è superiore a 100 mila euro, il calcolo è cumulativo, quindi il depositante sarà rimborsato comunque per quella cifra. Nel caso quindi di un conto cointestato a due persone l'importo massimo garantito è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona presso la stessa banca l'importo garantito è ancora di 100 mila euro.

Sono inoltre esclusi dal bail-in: le obbligazioni bancarie garantite (come i covered bond), i titoli depositati in un conto titoli nel caso non siano stati emessi dalla banca coinvolta, il contenuto delle cassette di sicurezza, i debiti della banca verso i dipendenti, i fornitori, il fisco e gli enti previdenziali. La valutazione delle categorie di strumenti da escludere sarà comunque fatta ogni volta dalle Autorità di Risoluzione, Nazionale ed Europea.

Da notare che il bail-in è retroattivo, essendo applicabile a strumenti finanziari detenuti precedentemente al 2016, l’anno di entrata in vigore.

A cura di: Paola Campanelli

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