Brexit, Bankitalia: verificare che intermediari siano autorizzati in Italia
Bankitalia, in vista dell'uscita completa del Regno Unito dall'Unione Europea, sollecita gli intermediari finanziari britannici operanti in Italia ad informare la clientela degli effetti della Brexit sui rapporti in essere, nonché a pianificare le attività necessarie ad affrontare questo passaggio.

La scadenza è ormai vicina. Manca poco più di un mese al termine del periodo di transizione previsto dall’accordo sulla Brexit. La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 31 dicembre 2020. Con il completamento dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, gli intermediari britannici (banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) non potranno più operare in Italia secondo il principio del mutuo riconoscimento.
A partire dal 31 dicembre 2020 i servizi bancari e finanziari prestati da questi intermediari saranno definiti abusivi ai sensi di legge, salvo che vengano nuovamente autorizzati in Italia in base al regime in vigore dal primo gennaio 2021. Senza autorizzazione gli intermediari britannici dovranno porre fine alla propria operatività o trasferire i contratti a un altro intermediario autorizzato.
L’appello di Bankitalia
Per scongiurare disagi e disservizi alla clientela, Banca d’Italia ha più volte sollecitato gli intermediari con sede nel Regno Unito a pianificare e avviare le attività necessarie per affrontare la Brexit in modo ordinato e a informare la propria clientela italiana degli effetti sui rapporti in essere.
È stato così chiesto loro di inviare una dettagliata informativa individuale ai propri clienti in Italia sugli impatti di “Brexit”. In particolare gli intermediari sono stati invitati a fornire specifiche informazioni in merito agli effetti sui contratti, anche a fronte di un’eventuale cessazione dell’attività; alle conseguenze delle eventuali riorganizzazioni societarie connesse a “Brexit”, anche in relazione a eventuali cessioni di rapporti individuabili in blocco e/o di rami d’azienda; alla possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie; al regime di tutela dei depositanti, se rilevante.
Le comunicazioni - si legge nella comunicazione inviata da Bankitalia - devono essere scritte con un linguaggio chiaro e semplice, evitando toni che possano destare allarme ingiustificato; inoltre, andrà utilizzata la lingua scelta dal cliente nel contratto o – se ciò non sia possibile – la lingua del contratto. Banca d’Italia ha sollecitato sovente gli intermediari britannici a fornire chiarimenti e assistenza alla clientela, nonché di pubblicare un’analoga informativa sul proprio sito internet, almeno in lingua italiana o straniera.
È tuttavia possibile che non tutti i clienti abbiano ricevuto tali informazioni. Dal momento, però, che la scadenza del 31 dicembre non è poi così lontana, Bankitalia chiede ai clienti degli intermediari britannici di verificare di avere ricevuto un’informazione adeguata e completa. In caso contrario è importante – fa sapere Banca d’Italia - prendere al più presto contatti con l’intermediario per ottenere indicazioni sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere. I contatti degli intermediari possono essere reperiti anche sul sito dell’Autorità competente per il Regno Unito, la Financial Conduct Authority.
Le raccomandazioni
Bankitalia rivolge anche una raccomandazione ai clienti che intendano recedere dal contratto o trasferirlo presso un altro operatore autorizzato perché si attivino presto e nel rispetto di tutte quelle che sono le disposizioni contrattuali e di legge. Agire tempestivamente può far evitare possibili disguidi legati alla prevedibile concentrazione di richieste in prossimità della data del 31 dicembre.
I clienti delle imprese di investimento insediate nel Regno Unito possono, inoltre, fare riferimento alle informazioni sulla Brexit contenute nel sito della Consob e i clienti delle compagnie di assicurazione britanniche a quello dell’Ivass. Proprio la Consob ha rivolto un invito alle imprese di investimento britanniche che intendano continuare ad operare in Italia, sia come imprese di Paesi terzi sia trasferendo la propria attività a intermediari autorizzati, di presentare la domanda di autorizzazione tempestivamente. Le imprese britanniche, che sono tenute o intendono cessare la propria attività entro la conclusione del periodo di transizione, devono, invece, terminare i rapporti con i clienti con modalità tali da evitare loro pregiudizio e nell’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.