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Cos'è l'Arbitro Finanziario e come fare ricorso

L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente di risoluzione alternativa (più rapida ed economica rispetto al giudice ordinario) delle controversie che possono sorgere tra clienti e banche e altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prestiti e mutui.

25/02/2022
una donna e un uomo di spalle
Arbitro Bancario Finanziario: che ruolo ha?

Cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario?

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente - introdotto nel 2009, in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), dalla legge sul risparmio (n. 262/2005) - di risoluzione alternativa (più rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario) delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, prestiti e naturalmente mutui.

Le Banche d’Italia sostengono il funzionamento di tale organismo, che risulta essere indipendente e imparziale in ogni decisione. Infatti si può ricorrere all’ABF a patto che la banca o l’intermediario finanziario coinvolti siano iscritti negli elenchi o negli albi della Banca d’Italia.

Diversamente dall’ordinario contenzioso davanti al Giudice, le decisioni prese dall’Arbitro Bancario sono prese esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario), senza che ci sia alcuna necessità dell’assistenza di un avvocato. Inoltre rivolgersi all’ABF anziché a un Tribunale ha tempi più rapidi e costi minori.

Come fare ricorso all’ABF?

Si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario solo se la controversia non è stata ancora sottoposta a un Giudice e, prima di presentarlo, è necessario che il cliente abbia cercato di risolvere la questione inviando un reclamo scritto alla controparte, che ha 30 giorni di tempo per rispondere, trascorsi i quali il cliente può procedere a presentare ricorso (che dovrà riguardare solo ed esclusivamente le questioni già proposte nel reclamo) all’ABF entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo; se trascorrono i termini, infatti, per potersi rivolgere nuovamente all’ABF, sarà necessario trasmettere alla banca o all’intermediario un nuovo reclamo.

Una volta ricevuto il ricorso, l’intermediario ha 45 giorni per presentare le proprie argomentazioni, corredate dalla documentazione del caso, alle quali puoi replicare entro i 25 giorni successivi. A questo punto l’intermediario ha un’ultima possibilità (e 20 giorni di tempo) per inviare una controreplica.

Tutta la documentazione inviata dalle parti entra a far parte di un fascicolo, sul quale il Collegio dell’ABF si pronuncia entro 60 giorni. Tale termine può essere prorogato, fino a un massimo di ulteriori 60 giorni ed in caso di proroga, la pronuncia, debitamente argomentata, viene comunicata alle parti entro altri 30 giorni.

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Quali sono le modalità di presentazione del ricorso all’ABF?

Analizziamo le modalità di presentazione del ricorso:

  • Per inoltrare il ricorso all’ABF ogni cittadino deve registrarsi al Portale dell’ABF, seguendo la procedura guidata, compilando tutti campi e caricando la documentazione richiesta. Una volta ottenuta l’autenticazione si potrà monitorare l’iter della pratica accedendo all’area riservata e interagire per via telematica con la controparte in caso di necessità.
  • Solo dopo aver effettuato la registrazione si può presentare ed inoltrare il ricorso online autonomamente attraverso il Portale dell’ABF, versando 20 euro, a titolo di contributo spese della procedura, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Banca d’Italia Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario o con un versamento sul relativo conto corrente postale o in contanti presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, indicando la causale ‘Ricorso ABF’. In caso si dovesse decidere di non procedere più con il ricorso, la somma viene restituita. I numeri di conto corrente o postale sono disponibili sul portale.

Si può presentare ricorso in modalità cartacea?

La presentazione del ricorso in modalità cartacea è ammessa esclusivamente quando la contestazione è diretta a "due o più intermediari contemporaneamente; a un intermediario estero che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi; un confidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB". In tal caso, modulo di ricorso e documentazione vanno trasmessi per posta o via fax alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia oppure consegnati a mano a una Filiale della Banca d'Italia aperta al pubblico.

Che valore hanno le decisioni dell’ABF?

Il procedimento nei confronti dell’ABF si caratterizza per essere documentale, senza audizione di parti e testimoni. La pronuncia dell’ABF ha però carattere decisorio (e non conciliativo), determinando chi abbia ragione e chi torto senza cercare il raggiungimento di un accordo fra le parti. Il punto debole della decisione assunta dall’ABF è che essa non può essere eseguita coattivamente nel merito, non potendo dunque - sotto questo profilo - essere equiparata a un lodo arbitrale.

Pertanto, le decisioni emesse dai Collegi dell’ABF non hanno l’effetto tipico delle sentenze del giudice o dei lodi rituali arbitrali poiché difettano dei requisiti di accessorietà, definitività e vincolatività. Tuttavia sarebbe erroneo considerare del tutto non vincolante la decisione dell’ABF per il solo fatto che sia sfornita di tutela esecutiva.

A cura di: Federica Izzo

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