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Partite Iva, cambia il regime dei minimi

14/01/2015
Partite Iva, cambia il regime dei minimi

Nuovo regime dei minimi per le piccole partite Iva. A partire dal primo gennaio del 2015, è entrato in vigore quanto la Legge di Stabilità aveva anticipato nel provvedimento annunciato da Matteo Renzi sul regime forfettario. Meno adempimenti e meno imposte da pagare, secondo le istruzioni dettate dall’agenda dell’Agenzia delle Entrate, ma la nuova Iva agevolata porta in realtà modifiche alla tassazione delle mini imprese e dei liberi professionisti.

Due principali nuove regole. L’imposta unica, passata dal 5% al 15%, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap; e la soglia dei ricavi consentiti, tra i 15mila e 40mila euro a seconda della categoria di attività economica.

Chi rientra nel regime dei minimi? Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti interessanti sono i professionisti e le imprese individuali, persone fisiche che esercitino attività di impresa o che svolgano arti o professioni, a condizione che non siano costituite in forma associata.

Chi è già nel regime dei minimi, può continuare a rimanere nel precedente fino al compimento dei 35 anni di età o del completamento dei cinque anni previsti dal vecchio regime, oppure può decidere di applicare automaticamente il regime forfettario di determinazione del reddito.

Chi decide di aprire una partita Iva agevolata quest’anno, o aderire al nuovo regime, avrà soglie di reddito consentite variabili a seconda del tipo di attività e in base ai coefficienti di redditività applicati ai codici ATECO, strumenti di codifica automatica che definiscono un coefficiente di redditività massimo in base al tipo di attività svolta: 15 mila euro, ad esempio, per le attività professionali o per gli intermediari del commercio, 40 mila per le attività di servizi di alloggio e ristorazione o per il commercio all’ingrosso o dettaglio.

Chi entra nel nuovo regime potrà effettuare acquisti di beni strumentali solo per un ammontare inferiore a 20 mila euro, includendo anche nella somma il valore dei beni che si hanno in comodato, locazione o noleggi.

Un’ulteriore novità riguarda anche la possibilità di avvalersi di personale dipendente o avere associati in partecipazioni, per un limite pari a un massimo di 5000 euro, senza necessità di dover pagare l’Irap.

Semplificati anche i tempi di adesione, che può avvenire contestualmente alla richiesta di apertura della partita Iva da parte del soggetto interessato, semplicemente barrando la casella “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 nel Dl n. 98/2011”.

Nel nuovo regime previsto dalla legge 190/2014 non si applica nessuna ritenuta d’acconto e sussiste l’esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, ad esempio l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Altro vantaggio dei nuovi minimi è l’abolizione del limite temporale di permanenza nel regime e il limite di età prima esistente.

Ai professionisti che entrano nel nuovo regime è concessa una riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi 3 anni.

Qual è la convenienza a entrare nel nuovo regime? La valutazione dell'imponibile secondo la nuova normativa potrebbe penalizzare alcune categorie di professionisti e situazioni specifiche, come ad esempio quelle relative ai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività: per questo, occorre valutare i singoli casi e le singole storie professionali.

A cura di: Paola Campanelli

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