Anche le carte conto nel calcolo dell’Isee
Aggiornato il 12/09/2017

Novità per i contribuenti che compileranno la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la richiesta dell’Isee finalizzata all’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Il Decreto Direttoriale n. 363 del 29 dicembre 2015 detta le indicazioni per la compilazione della dichiarazione, diffondendo i nuovi modelli e le istruzioni da utilizzare a partire da quest'anno.
Entro il 31 marzo le banche, la società Poste italiane Spa e ogni altro operatore finanziario, dovranno inviare all’Anagrafe dei rapporti finanziari anche i dati relativi alle carte prepagate dotate di Iban: non solo il saldo di inizio e fine anno, ma anche la giacenza media mantenuta insieme a tutti i movimenti in entrata e uscita.
Le stesse carte rientrano con il nuovo decreto nel Quadro FC2 sez I, mentre quelle che non dispongono di codice Iban vanno indicate nella prima sezione II del patrimonio mobiliare della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu).
Diffuse in Europa già da tempo per le loro caratteristiche di comodità e economicità, le carte prepagate dotate di IBAN costituiscono un prodotto ibrido che si colloca a metà tra la normale carta prepagata e la carta di credito. Strumento di pagamento molto flessibile, hanno un costo di gestione minimo come le carte prepagate. Tuttavia, essendo collegate a un conto corrente consentono tutte le operazioni normalmente impossibili da effettuare con una carta prepagata: prelevare, ricevere bonifici, addebitare lo stipendio, pagare le bollette, versare le tasse, pagare F24 e pedaggi autostradali, ma anche ricaricare lo smartphone.
L’aspetto favorevole è che questo tipo di carte non comportano spese di massimo scoperto, consentendo il prelievo o comunque l’utilizzo della somma disponibile sulla carta. Inoltre hanno costi di gestione molto bassi, spesso riconducibili solo a quello di ricarica della banca.
Dal punto di vista fiscale però, da quest’anno le carte prepagate saranno equiparate ai tradizionali conti correnti, per i quali l’implicazione non si limita alla comunicazione dei saldi e della giacenza media all’Archivio dei rapporti finanziari, ma riguarda anche la ricerca telematica in caso di pignoramento mobiliare da parte di un creditore.
Una recente riforma sancita dal Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 e la successiva legge di conversione del 6 agosto 2015 n. 132 hanno apportato rilevanti modifiche alle forme e alla procedura della ricerca telematica, a partire dalla presentazione e dal contenuto della domanda fino alla normativa di attuazione e agli adempimenti tecnici necessari a garantirne l’operatività.
La legge dispone infatti che il creditore possa, tramite l’ufficiale giudiziario, accedere direttamente alle banche dati telematiche del debitore. Le banche a cui si fa riferimento sono l’Anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, il Pubblico Registro Automobilistico, le Banche dati degli enti di previdenza, ulteriori banche dati di cui al decreto di attuazione del Ministero della Giustizia, tutte liberamente consultabili al fine di risalire al patrimonio mobiliare del debitore: conti correnti e eventuali carte conto, emolumenti, pensioni, automobili.