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Libretti postali dormienti, dal 21 giugno scatta l’estinzione

I libretti dormienti sono quelli rimasti chiusi in un cassetto e non usati negli ultimi 10 anni. I titolari sono invitati da Poste Italiane a consentire al censimento anagrafico del libretto per scongiurarne l'estinzione. La somma potrebbe essere devoluta al Fondo istituito dalla Finanziaria.

19/05/2022
ragazza inserisce monetine in un salvadanaio rosa a forma di maialino
I libretti postali dormienti saranno estinti dal 21 giugno

Ci sono importanti novità in vista dell’estate per i risparmiatori. Entro il 21 giugno 2022, infatti, i titolari dei libretti risultati "dormienti" alla data del 30 novembre 2021, sono invitati a dare disposizioni presso qualsiasi ufficio postale e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto, al fine di evitare, successivamente a quest’ultima data, l’estinzione del libretto e la conseguente devoluzione delle somme depositate al Fondo istituito dalla Finanziaria.

È quanto si legge in un avviso diramato da Poste Italiane che invita anche i titolari dei libretti di risparmio dormienti alla data del 31 marzo 2022 a dare disposizioni e a consentire il censimento anagrafico del libretto entro il 22 ottobre 2022. Superato il termine, Poste Italiane procederà all’estinzione del libretto.

Cosa sono i libretti postali dormienti

Per libretto postale dormiente si intende un libretto non movimentato dal titolare da più di 10 anni e non sottoposto a procedimenti o blocchi operativi che ne impediscano la movimentazione e che abbiano un saldo superiore a 100 euro.

I saldi dei libretti dormienti, in caso di mancati adempimenti da parte dei titolari, vengono trasferiti al Fondo gestito da Consap. Successivamente al 21 giugno, dunque, in assenza di disposizioni impartite dal titolare, Poste Italiane dovrà procedere all’estinzione del libretto.

Poste Italiane fa sapere, infatti, che i titolari dei libretti che hanno ricevuto una comunicazione da Poste Italiane in cui viene segnalata la dormienza del libretto, per evitarne l’estinzione e il trasferimento dei relativi saldi al Fondo, sono tenuti a inviare una comunicazione all’indirizzo riportato nella lettera ricevuta oppure a effettuare operazioni a valere sul libretto entro il termine indicato nella comunicazione stessa.

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Come ottenere il rimborso

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze specifica che nella categoria dei conti dormienti rientrano non solo depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali, ma anche azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d’investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.

Il termine di prescrizione si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di somme mai movimentate per 20 anni, per le quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare a effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di conti dormienti intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile.

La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile sul sito Consap, selezionando l’opzione "Cerca rapporto dormiente". Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico, oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società. Tale informativa riguarda naturalmente anche gli italiani residenti all’estero.

Consap provvederà a esaminare le domande ricevute secondo un rigoroso ordine cronologico (chiedendo eventuali integrazioni o rettifiche qualora ve ne sia bisogno) e, per le istanze definite positivamente, a rimborsare le somme dovute.

Ci sono casi in cui il rimborso non è previsto:

  • beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.;
  • rapporti dormienti, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c., dalla data di devoluzione al Fondo.
A cura di: Tiziana Casciaro

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