I diritti dei titolari di conti correnti
Aggiornato il 25/06/2018

È un momento caldo per i conti correnti, con i continui aumenti più o meno annunciati da parte delle banche. Ne abbiamo parlato diffusamente in "Aumenti sui conti correnti: interviene la Banca d’Italia" scrivendo come la Banca d’Italia, in risposta a un Indicatore Sintetico di Costo (ISC) di dieci principali banche italiane passato dai 127,5 euro a 144,70 euro, avesse diffuso una lettera con la finalità di indurre le banche a rivalutare i rincari varati lo scorso anno per “rientrare” delle somme versate. E ne abbiamo riparlato in "Aumenti conti correnti: come risparmiare e guadagnarci", quando il Codacons aveva fatto sapere di procedere con un esposto all’Antitrust e alla Banca d’Italia al fine di valutare l’illegittimità delle azioni delle banche e adottare provvedimenti adeguati.
Non tutti sanno forse che il Testo Unico bancario stabilisce le regole da rispettare da parte della banca e da parte del correntista, mentre non è stato ancora realizzato un unico documento normativo che regoli i diritti dei correntisti. Tuttavia questi diritti esistono e qualsiasi titolare di conto corrente può farli valere. Vediamo cosa riguardano.
Il contratto
L’apertura di un conto deve avvenire con un contratto che contenga le caratteristiche del conto. Insieme al contratto deve essere fornito il foglio informativo con le condizioni del conto:
- canone mensile/costo di mantenimento;
- gamma di servizi inclusa nel conto;
- costo unitario di ciascun servizio offerto;
- tasso creditore;
- tasso debitore;
- capitalizzazione degli interessi.
Il correntista ha inoltre diritto a conoscere l’Indicatore sintetico di costo, che esprime il costo totale del conto corrente per un determinato profilo di utilizzo: Banca d’Italia, al fine di aumentare la trasparenza dei conti correnti bancari, ne ha previsto la comunicazione obbligatoria. Il consiglio di ConfrontaConti.it è di usare un proprio indicatore sintetico: il costo netto annuo, che non si limita a valutare i costi annui da sostenere, ma prende in considerazione anche gli interessi attivi (un conto corrente potrebbe addirittura produrre reddito in caso di elevati interessi creditori e di costi ridotti).
Gli interessi
Quando si stipula un contratto di conto corrente occorre sapere che la banca non può applicare interessi anatocistici (interessi calcolati non solo sul capitale, ma anche sugli interessi già scaduti e non pagati), a meno che ciò sia limitato ai soli interessi di mora. Come abbiamo scritto in "Anatocismo, al via la nuova disciplina", l'articolo 17 bis della legge 49/2016 di conversione del decreto banche in vigore dal 15 aprile 2016 ha modificato nuovamente l'articolo 120 del Testo Unico Bancario, ripristinando la possibilità di applicare sui conti bancari i cosiddetti interessi composti (interessi sugli interessi), ma appunto solo relativamente a quelli di mora.
Le modifiche delle condizioni del conto corrente
La banca può modificare le condizioni del conto corrente in modo unilaterale e senza chiedere alcun consenso, ma è tenuta ad avvisare il cliente almeno 60 giorni prima, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente. L’istituto di credito dovrà comunicare al cliente anche il motivo che giustifica le modifiche proposte (il cosiddetto “giustificato motivo”). Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare le condizioni previste dalla legge saranno inefficaci.
Inoltre, entro la data prevista per l’entrata in vigore delle modifiche, il cliente ha la possibilità di recedere dal contratto senza spese e nel caso in cui si ritenga che non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale dei contratti, potrà presentare reclamo alla banca, ma solo dopo l’entrata in vigore della variazione. Si veda a questo proposito la nostra news "Come far fronte ai rincari dei conti correnti".
Copia degli estratti conto
La banca è tenuta a fornire, almeno una volta all’anno, un estratto conto con la lista di tutte le movimentazioni eseguite (ad esempio prelievi e versamenti) e, su richiesta del titolare del conto, gli estratti conto degli anni precedenti. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’estratto conto è possibile contestare eventuali errori o addebiti non richiesti o superiori rispetto al dovuto. Interessante la sentenza dell’Abf di Milano secondo la quale la banca non può pretendere rimborsi spesa elevati dai propri clienti per fornire loro copia degli estratti conto: il compenso dovutole non va infatti calcolato in base al numero dei singoli fogli stampati, ma sull’intero documento. In ogni caso, il conto finale non può essere superiore a 20 euro.
Conto corrente “base”
Come visto nel nostro articolo "Conto corrente di base: come funziona", si tratta di un conto a un canone fisso e omnicomprensivo, che consente di effettuare un numero predefinito di operazioni ed utilizzare alcuni servizi bancari, tra cui ad esempio le carte di pagamento. La banca è tenuta a proporlo al cliente in prima istanza nel momento stesso in cui si presenta presso uno sportello e dichiari di voler aprire un conto.
Cambiare conto corrente
Possiamo leggerlo anche in "Conto corrente: come cambiare in meglio": passare a una nuova banca a condizioni più vantaggiose e senza sostenere costi è un diritto. Grazie al decreto legge 3/2015 sulle banche popolari dal 25 giugno scorso il trasferimento di un conto non necessita più di attese e burocrazie da parte del suo titolare, ma piuttosto di una serie di obblighi per la banca. Basterà fornire al nuovo istituto gli estremi del vecchio conto e inviare una comunicazione alla vecchia banca. Tutti i Rid, i pagamenti periodici e gli assegni verranno dirottati sul nuovo conto attuando così una portabilità completa e facile.
Prima di aprire un nuovo conto, è sempre bene condurre un’indagine sul mercato dei prodotti offerti alle migliori condizioni. Il consiglio è di farlo attraverso il portale ConfrontaConti.it, che in pochi minuti e a titolo gratuito fornisce la soluzione ideale per ogni differente profilo di correntista.