Scontrini elettronici: ecco quando scattano le sanzioni
A partire dal primo gennaio gli obblighi relativi alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi risultano in vigore anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volumi di affari al di sotto di 400mila euro nel 2018.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Questi gli elementi principali presenti nella circolare del 5 gennaio 2021 con cui la Guardia di Finanza illustra anche le modifiche al regime sanzionatorio e la nuova modulistica.
Il Comando Generale delle Fiamme Gialle ha allegato alla circolare un fac-simile del processo verbale di constatazione, aggiornato con il nuovo quadro sanzionatorio.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021
A partire dal primo gennaio gli obblighi relativi alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi risultano in vigore anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volumi di affari al di sotto di 400mila euro nel 2018.
Sempre a partire da questa data, la legge numero 178/2020 ha revisionato e ampliato le sanzioni applicabili alle violazioni dei citati adempimenti.
È stato infatti stabilito che:
- In caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione dei dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso, con un minimo di 500 euro.
La Guardia di Finanza precisa nella sua circolare che “rimane ferma l’applicazione di un’unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo dell’ammontare riferito all’operazione non memorizzata”.
La sanzione si applica poi nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici, nel caso in cui il corrispettivo non venga annotato nel cosiddetto registro di emergenza, a meno che non siano state effettuate procedure alternative (procedura web). Tuttavia, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica nei termini previsti, si applica una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Si va incontro ad una sanzione anche nel caso di mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero all’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, da parte dei contribuenti tuttora soggetti agli obblighi in parola, in quanto esonerati dai nuovi adempimenti telematici.
L’omessa o tardiva trasmissione, ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è sanzionata in misura fissa: 100 euro.
La sanzione prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali – da 1.000 euro a 4.000 euro – si applica all’analoga condotta commessa dai soggetti che non si sono dotati di registratore telematico, fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente gestisca i corrispettivi telematici mediante procedure alternative.
Prevista una sanzione compresa tra i 3.000 e i 12.000 euro per la manomissione o l’alterazione dei registratori telematici, ovvero l’uso o la messa disposizione di altri di tali strumenti manomessi o alterati.
Previste infine sanzioni accessorie nel caso di:
- Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
- Omessa installazione ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici
Come funziona la memorizzazione elettronica
La legge numero 178/2020 ha chiarito che la memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, vale a dire all’atto della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
Ciò vuol dire che nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzazione l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso, mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini Iva.
Nel caso, invece, di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con l’indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà – al momento del pagamento – la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente.
La circolare, emessa dalla Guardia di Finanza, evidenzia infine che la legge numero 178/2020 ha rinviato al primo luglio 2021 la possibilità per i soggetti di cui all’articolo 22 del Dpr numero 633/1972 che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito, carte di credito e altre forme di pagamento elettronico, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.