Contante: quali sono i limiti di utilizzo
Aggiornato il 06/02/2018

Negli ultimi anno è stato più volte rivisto il limite di utilizzo del contante, nell’ottica di rendere sempre più efficace la lotta all’evasione fiscale. La prima revisione alla normativa risale al 2011, quando è stata modificata la normativa Antiriciclaggio che portato il limite dell'uso contante a 999,99 euro ed il limite per assegni, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore e di utilizzo di denaro contante da 2.500 a 1000 euro (Decreto Legge 13/08/2011 n.138).
In tempi più recenti (a questo proposito avevamo scritto un approfondimento dedicato intitolato "Contante: Italia innalza il limite di utilizzo"). La Legge di Stabilità 2016 ha innalzato a 3.000 euro l’importo massimo che può essere corrisposto per mezzo di banconote. La normativa Antiriciclaggio impone, per importi superiori, l’utilizzo di metodi che permettano di garantire la tracciabilità del pagamento effettuato.
Obbligo pagamenti tracciabili: quando è previsto
Esistono obblighi specifici, per determinate operazioni, all’utilizzo di pagamenti con metodi tracciabili. Partiamo dai canoni di locazione: la norma che vietava il pagamento dell'affitto in contanti per le unità familiare, ad esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e locazioni commerciali, in realtà non è mai entrata in vigore, secondo i chiarimenti del Ministero del Tesoro.
A prescindere dal limite di utilizzo del contante a 3000 euro, il canone di affitto si può pagare in contanti, purché si predisponga una ricevuta che ne dimostri il passaggio tra il locatore e locatario, utile anche ai fini di riconoscimento di eventuali agevolazioni e detrazioni fiscali.
Per quanto riguarda invece i pagamenti nei settori del commercio e dei servizi, è l'articolo 15 del D.L. 179 del 2012, attuato dal decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, a prevedere l'obbligo per coloro che vendono prestazioni professionali o beni di accettare pagamenti con carte di debito o credito, per acquisiti superiori a 30 euro.
Per chi acquista servizi di pubblicità on-line e servizi ausiliari sussiste invece l’obbligo di pagamento attraverso strumenti tracciabili, come il bonifico bancario o postale in cui sia evidenziati i dati identificativi del beneficiario, ivi compresa la partita IVA.
Limite uso contanti per i libretti di deposito al portatore
Sempre con riferimento alle normative precedentemente menzionate, sono vietati tutti i trasferimenti di denaro contante, di libretti di deposito al portatore, di titoli al portatore tra soggetti diversi, che abbiano un valore di 3.000 euro, anche se frazionato. I trasferimenti di denaro oltre tale importo possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, di Poste Italiane o mediante carte di credito.
Per quanto riguarda i libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste, non possono avere un saldo pari o superiore a 3.000 euro. Se si supera tale limite, dovranno essere obbligatoriamente ridotti dal possessore. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore ha tempo 30 giorni per comunicare alla banca i dati identificativi del soggetto a cui è stato intestato il libretto e la data del trasferimento.
Le sanzioni previste
La violazione alle normative Antiriciclaggio comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui abbiano notizia.
In parallelo a queste disposizioni, sono sempre più capillari i controlli del Fisco, su versamenti e prelievi, come ricordato nella recente news "Fisco: i controlli sul conto corrente dei contribuenti".
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